I 5 CASI IN CUI É POSSIBILE CONTESTARE UNA BOLLETTA
Le bollette possono essere contestate richiedendo una verifica al fornirtore, ma la procedura può risultare lunga e complessa.

"Non ti pago" è il titolo di una commedia di E. de Filippo. Probabilmente è la prima cosa che viene in mente se si riceve una bolletta di luce e/o gas con cifre esagerate. Ovviamente i motivi possono essere diversi come ad esempio da consumi stimati e non verificati nel contatore, da conguagli, o cattivo funzionamento dell' apparecchio.
Prima di procedere, è indispensabile precisare che quando si firma un contratto di fornitura ci si impegna a versare al gestore gli importi presenti in bolletta ogni mese. Il gestore dal lato suo è responsabile nel riportare i consumi esatti che sono stati realizzati in un determinato periodo. Ma se i dati non tornano è possibile contestare la bolletta.
Esistono 5 casi in cui è possibile contestare una fattura di luce e/o gas, e cioè:
1) La bolletta viene fatturata 2 volte.
I calcoli vengono effettuati da sistemi informatici che a volte possono subire delle anomalie e ci si ritrova a pagare 2 volte gli stessi consumi riferiti allo stesso periodo.
2) I conguagli si riferiscono a periodi passati.
Il conguaglio di gas e luce si prescrive entro 2 anni invece che in 5. Se vengono fatturati conguagli oltre la data di prescrizione a causa di ritardi di fatturazione, è possibile contestare le bollette.
3) Se i consumi reali sono diversi da quelli individuati in bolletta.
4) Quando l'IVA non è applicata in modo corretta.
5) Nel caso siano addebitati costi durante il passaggio tra un operatore e un altro.
Qual'è iter da seguire.
La prima cosa è inviare una lettera di reclamo al fornitore tramite mail PEC, – o raccomandata A/R, oppure tramite fax. La lettera deve contenere:
- il codice cliente
- i dati dell'intestatario della fornitura
- l'indirizzo della fornitura
- il codice del contatore che sarà il POD per l'elettricità e il PDR per il gas.
- il numero della fattura emessa e la sua data di emissione.
A partire dall'avvenuta ricezione, il fornitore ha per legge l'obbligo di rispondere entro 40 giorni. La risposta può essere di due tipi:
- la richiesta viene accolta e la somma richiesta indebitamente verrà riconsegnata mediante assegno o accrediti sulle bollette successive;
- la richiesta viene respinta e di fatto la situazione non trova alcuna soluzione.
Se non si riceve alcuna risposta nei tempi prestabiliti o se non si è soddisfatti della risposta arrivata ci si può rivolgere a: associazioni consumatori, ARERA.
Grazie all'aiuto del mediatore si provvederà ad organizzare uno o più incontri di conciliazione al fine di risolvere la questione con un accordo. Il primo incontro deve essere organizzato da 10 a 30 giorni dopo la richiesta. Nel caso in cui anche questo tentativo non dia esiti soddisfacenti, ci si può rivolgere a un Tribunale competente o un giudice di pace.
Se l'importo della contestazione è:
- Inferiore a € 500: bisogna recarsi presso la cancelleria di un giudice di pace per redigere l'atto di citazione.
- Inferiore a € 2500: è possibile citare in giudizio e davanti a un giudice di pace il fornitore del servizio.
- Superiore a € 2500: bisogna necessariamente rivolgersi al Tribunale competente con l'ausilio di un avvocato.
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Le bollette possono essere contestate richiedendo una verifica al fornirtore, ma la procedura può risultare lunga e complessa.
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